Statuto della società
ART. 1 : E costituita lassociazione
culturale denominata Bafalo Beer Club .
ART. 2 : Essa ha sede via Nilo 79 cap52025 Montevarchi (Ar).
ART. 3 : LAssociazione non ha scopi di lucro e persegue
finalità culturali, allo scopo di favorire
leducazione permanente degli associati e la loro
qualificazione sia professionale che culturale con congressi,
seminari,corsi, degustazioni,pubblicazioni nel settore birraio
sia a livello nazionale e locale che internazionale. Promuovere
iniziative che favoriscano la considerazione della birra
artigianale e di quella industriale di alta qualità. Lassociazione
può svolgere marginalmente attività di tipo commerciale legate
ai suoi fini istituzionali (es. organizzazione feste della birra
e manifestazioni gastronomiche).
ART. 4 : Le finalità principali dellassociazione sono le
seguenti:
Divulgare e approfondire la cultura birraia.
Fornire agli associati un costante aggiornamento sulle tecniche
della produzione casalinga della birra (homebreving).
Approfondire in campo gastronomico i vari abbinamenti cibo birra.
ESERCIZI SOCIALI
ART. 5 : Lesercizio chiude al 31 Dicembre
di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio
verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio
consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
ART . 6 : E fatto divieto di distribuire utili o avanzi di
gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non sia
dovuta per legge.
SOCI
ART. 7 : Possono far parte dellassociazione
tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente
regolamento, intendono partecipare alle attività organizzate
dallassociazione per il raggiungimento delle stesse. Sono
soci professionali tutti coloro che : gestiscono un locale, una
birreria o rivenditori del settore. Sono soci non professionali
tutti gli appassionati del settore che non svolgono una attività
commerciale in tale campo.
ART. 8 : La quota associativa dovrà essere versata in ununica
soluzione allatto dellentrata
dellassociazione ed entro 30 giorni dallinizio dellanno
solare.
ART. 9 : La qualità di socio decade per decesso, dimissioni,
morosità , indegnità. Lassociato escluso, o che abbia
perso i requisiti di socio, non ha diritto al rimborso dei
contributi versati ne allabbuono di quelli dovuti per lesercizio
in corso.
AMMINISTRAZIONE
ART . 10 : Gli organi dellassociazione sono
:
a)LAssemblea dei soci.
b)Il consiglio direttivo.
c)Il Presidente.
d)Il segretario/Tesoriere.
ART 11) LAssemblea sovrana dei soci è composta da tutti
gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento
della convocazione. La comunicazione della convocazione deve
essere effettuata via lettera , SMS , o e-mail , almeno dieci
giorni prima della riunione contenente i punti allordine
del giorno, la data, lora ed il luogo dellAssemblea,
nonché la data, lora ed il luogo delleventuale
Assemblea di seconda convocazione.
ART 12) LAssemblea deve essere convocata dal Presidente,
almeno una volta allanno. Essa,presieduta dal Presidente,
il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario
verbalizzante: - approva le linee generali del programma di
attività per lanno sociale; - approva il rendiconto
economico finanziario annuale - elegge i membri del Consiglio
Direttivo; - delibera su tutte le questioni attinenti alla
gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere
debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei
soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione.
ART 13) In prima convocazione lAssemblea è regolarmente
costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e
delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte
le questioni poste allordine del giorno, salvo i casi nei
quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In
seconda convocazione lAssemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le
questioni poste allordine del giorno, salvo i casi nei
quali il Regolamento preveda espressamente maggioranze diverse.
ART 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a
scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto
dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del
principio del voto singolo di cui allarticolo 2352, secondo
comma, del codice civile.
ART 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di
tre consiglieri e massimo di cinque, eletti dallAssemblea
Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è
rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del
Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi
membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario. Sono
consiglieri di diritto i soci fondatori.
ART 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il
Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano
necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di
almeno un terzo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza
semplice. Il Consiglio Direttivo : - redige i programmi di
attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee
approvate dallAssemblea dei soci; - cura lesecuzione
delle deliberazioni dellAssemblea; - redige i rendiconti
economico finanziari da sottoporre allapprovazione dellAssemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti
allattività sociale; - delibera circa lammissione,
la sospensione, la radiazione e lespulsione dei soci; -
determina lammontare delle quote annue associative e le
modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività
necessarie e funzionali alla gestione sociale.
ART 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale
rappresentanza dellAssociazione e la firma sociale. Egli
presiede e convoca lAssemblea Ordinaria e il Consiglio
Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica
dellAssociazione. In caso di assenza o di impedimento del
Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
ART 18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella
prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 3 anni ed è
rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni:tiene
aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro
degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un
tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio
Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dellausilio
di collaboratori esterni allAssociazione.
PATRIMONIO DELLASSOCIAZIONE
ART 19) Il fondo patrimoniale dellAssociazione
è indivisibile ed è costituito :
a)dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dellAssociazione;
b)dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c)dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; tutti gli altri
proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti lAssociazione
per il perseguimento o il supporto dellattività
istituzionale.
ART 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote
annuali di adesione allAssociazione non sono rimborsabili
in nessun caso.
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
ART 21) Il rendiconto economico finanziario
comprende lesercizio sociale dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio
Direttivo allAssemblea per la sua approvazione entro il
trenta aprile dellanno successivo e da questa approvato in
sede di riunione ordinaria.
ART 22) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente
approvato dallAssemblea ordinaria, oltre ad essere
debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei
soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.
SCIOGLIMENTO DELLASSOCIAZIONE
ART 23) Lo scioglimento dellAssociazione
deve essere deliberato dalla maggioranza dei soci fondatori.
ART 24) In caso di scioglimento lAssemblea provvede alla
nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone
gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è
devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini
istituzioni dellAssociazione, sentito lorganismo di
controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART 25) Per tutto quanto non previsto
espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa
vigente in materia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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