BAFALO BEER CLUB


Statuto della società

ART. 1 : E’ costituita l’associazione culturale denominata ‘ Bafalo Beer Club ’.

ART. 2 : Essa ha sede via Nilo 79 cap52025 Montevarchi (Ar).

ART. 3 : L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità culturali, allo scopo di favorire l’educazione permanente degli associati e la loro qualificazione sia professionale che culturale con congressi, seminari,corsi, degustazioni,pubblicazioni nel settore birraio sia a livello nazionale e locale che internazionale. Promuovere iniziative che favoriscano la considerazione della birra artigianale e di quella industriale di alta qualità. L’associazione può svolgere marginalmente attività di tipo commerciale legate ai suoi fini istituzionali (es. organizzazione feste della birra e manifestazioni gastronomiche).

ART. 4 : Le finalità principali dell’associazione sono le seguenti:
Divulgare e approfondire la cultura birraia.
Fornire agli associati un costante aggiornamento sulle tecniche della produzione casalinga della birra (homebreving).
Approfondire in campo gastronomico i vari abbinamenti cibo birra.

ESERCIZI SOCIALI

ART. 5 : L’esercizio chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal consiglio direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

ART . 6 : E’ fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione salvo che la destinazione o la distribuzione non sia dovuta per legge.

SOCI

ART. 7 : Possono far parte dell’associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente regolamento, intendono partecipare alle attività organizzate dall’associazione per il raggiungimento delle stesse. Sono soci professionali tutti coloro che : gestiscono un locale, una birreria o rivenditori del settore. Sono soci non professionali tutti gli appassionati del settore che non svolgono una attività commerciale in tale campo.

ART. 8 : La quota associativa dovrà essere versata in un’unica soluzione all’atto dell’entrata
dell’associazione ed entro 30 giorni dall’inizio dell’anno solare.

ART. 9 : La qualità di socio decade per decesso, dimissioni, morosità , indegnità. L’associato escluso, o che abbia perso i requisiti di socio, non ha diritto al rimborso dei contributi versati ne all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

AMMINISTRAZIONE

ART . 10 : Gli organi dell’associazione sono :
a)L’Assemblea dei soci.
b)Il consiglio direttivo.
c)Il Presidente.
d)Il segretario/Tesoriere.

ART 11) L’Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata via lettera , SMS , o e-mail , almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART 12) L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno. Essa,presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario annuale - elegge i membri del Consiglio Direttivo; - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione.

ART 13) In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali il Regolamento preveda espressamente maggioranze diverse.

ART 14) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2352, secondo comma, del codice civile.

ART 15) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di cinque, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario. Sono consiglieri di diritto i soci fondatori.

ART 16) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; - cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; - redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; - delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; - determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART 17) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART 18) Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il segretario svolge le seguenti funzioni:tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’Associazione.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART 19) Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito :
a)dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
b)dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c)dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti l’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

ART 20) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

ART 21) Il rendiconto economico finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

ART 22) Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART 23) Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei soci fondatori.

ART 24) In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 25) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO