| Bozza di Statuto per Club locale
Regolamento interno dell'Associazione Culturale ""
Sede, Costituzione, Durata, Oggetto Sociale
Art. 1 - E' costituita l'Associazione Culturale denominata "".
Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge
Art. 3 - L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
· la promozione e la diffusione della birra artigianale e naturale;
· la promozione della cultura e la conoscenza della birra di qualità;
· la promozione dell' Homebrewing in Italia;
· la diffusione della propria attività, anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi, seminari, convegni, munendosi di tutti i mezzi necessari e adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e del regolamento interno; l'associazione si riserva inoltre di porre in essere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande per soli soci al fine di costruire uno spazio di libero incontro e di occasioni di confronti interpersonali;
· la promozione, anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività che consentano ai propri associati di apprendere, sviluppare, accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità e di tutte quelle attività che serviranno alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.
Soci
Art. 4 - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Regolamento, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Art. 5 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare all'assemblea domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
· indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e la compilazione della scheda associativa (Allegato 1 del presente statuto);
· dichiarare di attenersi al presente Regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali.
E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, al Consiglio Direttivo stesso il quale, nel suo primo incontro, si pronuncerà in modo definitivo.
Art. 6 - I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.
Art. 7 - I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.
Art. 8 - I soci possono venire espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Regolamento o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
c)quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dall'assemblea a maggioranza dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
Organi dell'Associazione
Art. 9 - Gli organi dell'Associazione sono:
a) L'Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario/Tesoriere.
Art. 10 - L'Assemblea sovrana dei soci è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata via lettera , SMS , o e-mail , almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.
Art. 11 - L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno.
Essa, presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante: - approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - approva il rendiconto economico finanziario annuale - elegge i membri del Consiglio Direttivo; - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione
Art. 12 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali il Regolamento preveda espressamente maggioranze diverse.
Art. 13 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2352, secondo comma, del codice civile.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di cinque, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i soci; resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente ed il Segretario.
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo :
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Art. 16 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Art. 17 - Il segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il segretario svolge le seguenti funzioni:
tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione.
Patrimonio dell'Associazione
Art. 18 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito :
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
c) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
d) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
Art. 19 - Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.
Rendiconto Economico Finanziario
Art. 20 - Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Art. 21 - Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei soci, rimane a loro disposizione per le successive consultazioni.
Scioglimento dell'Associazione
Art. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla maggioranza dei soci fondatori.
Art. 23 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni Finali
Art. 24 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
(Un ringraziamento a Fabrizio Vallefuoco per la gentile concessione della bozza qui illustrata)
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