| Statuto DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "UNIONBIRRAI"
Denominazione - Sede e Scopo
Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "Unionbirrai"
Art. 2 - Essa ha sede in Cremona, viale Trento Trieste 62/a o successivamente in altro luogo che l'assemblea potrà deliberare.
Art.3 - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche e culturali, allo scopo di favorire l'educazione permanente degli associati e la loro qualificazione sia professionale che culturale con congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, ecc. nel settore birrario sia a livello nazionale e locale che internazionale; si propone inoltre di promuovere iniziative che possano favorire e tutelare la considerazione pubblica della birra artigianale. L'associazione può svolgere marginalmente attività di tipo commerciale, ancorché legate ai suoi fini istituzionali (ad es. organizzazione di feste della birra, partecipazione a manifestazioni gastronomiche, gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale, organizzazioni di viaggi e soggiorni turistici, ecc.).
Art.4 - Le finalità principali dell'Associazione sono le seguenti:
- Arricchire le conoscenze dell'associato professionale al fine di accrescerne le capacità e porlo nella condizione di migliorare sempre di più la qualità del suo lavoro; arricchire le conoscenze dell'associato non professionale al fine di accrescere le sue conoscenze tecniche, culturali e degustative legate alla birra artigianale e di qualità;
- Sviluppare le condizioni culturali operative necessarie allo sviluppo di una scuola italiana in campo birrario;
- Offrire un aggiornamento permanente attraverso congressi, corsi monografici, convegni, seminari, pubblicazioni e distribuzione di testi scientifici italiani e stranieri;
- Fornire al birrario associato le informazioni più aggiornate nel campo della produzione della birra e del malto;
- Adoperarsi per la qualificazione della professione birraria e del ruolo del birraio nella società;
- Offrire al birraio professionale associato i mezzi necessari a risolvere i sempre più numerosi problemi legali, fiscali, organizzativi ed amministrativi che accompagnano l'esercizio della professione;
- Stimolare i contatti scientifici e culturali tra birrai italiani nonché, tra questi e quelli di altri paesi, europei in particolare;
- Promuovere o appoggiare qualunque iniziativa possa contribuire al miglioramento della qualità del prodotto birra;
- Sensibilizzare gli organi competenti alle problematiche relative alla produzione di birra in un microbirrificio;
- Informare, sensibilizzare ed educare i proprietari di locali birrari su come il prodotto non pastorizzato debba essere trattato;
- Creare una base contrattuale allargata e solida per gli acquisti di materie prime, di apparecchiature e di tutto ciò che è normalmente correlato all'attività birraria.
Patrimonio, Esercizi Sociali e Quote
Art. 5 - Il patrimonio è costituito:
- Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- Dalle quote sociali;
- Dall'utile derivante da organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art.6 - L'esercizio chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio che dovrà essere approvato dall'assemblea.
Art.7 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art.8 - E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.9 - Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Quote e contributi non sono inoltre rivalutabili.
Soci
Art.10 - Sono associati professionali, tutti i rappresentanti delle società che:
- producano birra non pastorizzata in stabilimenti che non raggiungano quantitativi superiori a 5.000 ettolitri annui.
- non abbiano partecipazioni di controllo in aziende già associate a "UNIONBIRRAI".
E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Sono associati non professionali tutti coloro che sono interessati all'attività dell'Associazione ed alla diffusione della cultura della birra artigianale e di qualità. Possono divenire membri onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l'attività scientifica o culturale nel settore birrario od hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'associazione. I membri onorari non pagano quote associative o di partecipazione non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive. I membri onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di qualunque associato
Art.11 - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate al Presidente ed approvate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'assemblea stessa intenderà adottare.
Art. 12 - La quota associativa dovrà essere versata in un'unica soluzione all'atto dell'entrata dell'associazione ed entro 30 giorni dall'inizio dell'anno solare.
Art. 13 - La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità ed indegnità: La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'associato escluso, o che abbia perso i requisiti di socio, non ha diritto al rimborso dei contributi versati né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.
Amministrazione
Art.14 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, di seguito definito Consiglio, composto da quattro a otto membri eletti dall'assemblea dei soci. Il 50% dei membri del consiglio dovrà essere rappresentato da associati non professionali. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni.
Art.15 - Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente. Il Consiglio elegge un Tesoriere nominando anche soggetto esterno all'Associazione.
Art.16 - I Consiglieri durano in carica quattro anni.
Art.17 - Il Consiglio è convocato con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché con preavviso di almeno otto giorni, dal Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Presiede il Consiglio il Presidente o, in sua assenza il Vicepresidente o, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere che verrà eletto fra i presenti.
Art.18 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione di un eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
Art.19 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e, in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente, in solido con il Consiglio Direttivo, risponde a tutti gli effetti di Legge degli atti che implicano la responsabilità nell'ambito associativo e dei rapporti esterni della Società.
Assemblee
Art.20 - L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. I soci sono convocati dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve essere pure convocata dal Consiglio su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
Art.21 - L'assemblea ordinaria delibera su bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e su tutto quant'altro a lei demandato dalla legge, dallo Statuto o dallo stesso Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
Art.22 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. Ai fini del diritto di voto vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 C.C..
Art.23 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio Direttivo, in loro mancanza l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art.24 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione ha i seguenti quorum:
In prima convocazione:
- quorum costitutivo: 50% degli associati con diritto di voto;
- quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto di voto intervenuti.
In seconda convocazione:
- quorum costitutivo: qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto;
- quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto al voto intervenuti.
L'assemblea straordinaria in prima convocazione e in seconda convocazione ha i seguenti quorum:
In prima convocazione:
- quorum costitutivo: 75% degli associati con diritto di voto;
- quorum deliberativo: 51% dei soci intervenuti con diritto di voto.
In seconda convocazione:
- quorum costitutivo: qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto. Tuttavia anche in seconda convocazione il quorum costitutivo è rappresentato dal 50% degli associati per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale;
- quorum deliberativo: 51% degli aventi diritto al voto intervenuti.
Collegio dei Revisori
Art.25 - La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei revisori, costituito da due membri - un associato professionale ed uno non professionale - eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei soci. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l''esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Scioglimento
Art.26 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da almeno due terzi dei membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Sia in prima che in seconda convocazione è richiesto il voto favorevoli del 75% degli associati. In caso di scioglimento i fondi eventualmente esistenti vengono devoluti secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo e comunque con finalità scientifico culturali.
Controversie
Art.27 - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Rimini, 03/02/2002
Il Presidente
Dr. Guido Taraschi
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